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Carrelli elevatori Rimini: Cosa fare su all’acquisto si rivelano difettosi

carrelli elevatori

Il carrello elevatore rappresenta per un’azienda un acquisto importante.

Grazie a questo mezzo è possibile infatti spostare e sollevare merci molto pesanti da una parte all’altra del magazzino aziendale, risparmiando soldi e tempo.

I progressi tecnologici hanno messo a disposizione di coloro che sono interessati numerose alternative, in modo da soddisfare le esigenze ed i bisogni di tutti i consumatori.

Gianotti Carrelli Elevatori mette a disposizione diverse tipologie di muletti nella zona di Rimini: potete trovare sia mezzi nuovi che usati oppure potrete usufruire del servizio di noleggio muletti rimini.

La vendita di carrelli elevatori Rimini non sempre avviene senza problemi: spesso, infatti, può capitare che al momento dell’accensione il mezzo risulti per qualche strano motivo difettoso.

Se ti trovi anche tu in questa condizione e stai cercando informazioni valide stai leggendo l’articolo giusto: buona lettura! 

COSA PREVEDE LA NORMA IN CASO DI MEZZO DIFETTOSO

 In seguito all’acquisto di un prodotto, nel caso in cui si rivelasse difettoso, sono diverse le conseguenze previste dalla normativa vigente a seconda che l’acquirente lo abbia acquistato da un professionista in qualità di consumatore o professionista.

La differenza tra queste due acquisti è che nel primo caso l’acquisto viene fatto per scopi estranei all’attività professionale.

La garanzie per i difetti di conformità dei beni acquistati dal consumatore viene disciplinata dal Codice del Consumo, mentre il Codice Civile prevede la garanzia per quei beni che vengono scambiati tra due consumatori o due professionisti.

La garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo tutela il consumatore nel caso in cui i beni acquistati non siano conformi.

Un bene si definisce non conforme quando:

  • Non ha qualità e prestazioni abituali di prodotti dello stesso tipo;
  • Non ha le caratteristiche indicate sull’etichetta e nella pubblicità:
  • Non è idoneo all’uso che vuole farne il consumatore
  • In caso di imperfetta installazione

Il consumatore, dopo aver denunciato il fatto con raccomandata a/r al venditore ha diritto, in base a quello che sceglie, alla riparazione o alla sostituzione del bene difettoso senza addebito di spese ed entro un termine congruo.

Nel caso in cui il rimedio scelto sia impossibile o troppo oneroso rispetto all’altro, spetta al venditore spiegarlo al consumatore e proporgli una soluzione alternativa o meno onerosa.

Nel caso in cui né la sostituzione né la riparazione siano possibili, oppure nel caso in cui il venditore non riesce ad effettuarle entro termine accettabile, il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro una somma, proporzionata al valore del bene, a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso.

La garanzia legale di conformità dura 2 anni dalla consegna del bene, il consumatore ha, quindi, in totale 26 mesi dalla consegna (24 mesi + 2 mesi per denunciare i difetti) per far valere i propri diritti.

La garanzia legale di conformità tutela l’acquirente professionista che acquista un bene per la propria attività da un venditore professionista oppure il consumatore che acquista da un altro consumatore.

I difetti che rendono il bene acquistato non idoneo all’uso a cui è destinato o quelli che in qualche modo ne riducono in modo evidente il valore, devono essere denunciati con raccomandata a/r al venditore entro 8 giorni dalla scoperta.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha nascosta.

Al compratore non spetta la sostituzione o la riparazione ma può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo.

Nel caso in cui il contratto venga risolto, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese sostenute per la compravendita, mentre il compratore dovrà restituire la cosa acquistata.

Questo tipo di garanzia ha la durata di un anno dalla consegna del bene: come avrai notato l’intervallo di tempo coincide con la durata del termine entro cui si prescrive l’azione giudiziale per far valere la garanzia.

Purché la denuncia dei difetti sia avvenuta entro 8 giorni dalla scoperta ed entro 1 anno dalla consegna, è possibile individuare un’altra situazione in cui è possibile avvalersi della garanzia in giudizio quando l’azione giudiziale è ormai prescritta.

Nello specifico stiamo parlando del caso in cui il compratore, dopo essersi accorto dei difetti, non paghi quanto dovuto.

Il compratore chiamato in giudizio per il pagamento, anche dopo un anno dalla consegna, potrà far valere la garanzia e contestare la richiesta di condanna al pagamento.

Per quanto riguarda la garanzia convenzionale del produttore, quando acquistiamo un bene che poi si rivela difettoso, il solo ed unico responsabile per legge è il venditore.

Spesso capita che anche il produttore assuma l’impegno di garantire i propri prodotti in caso di difetti: questa situazione, del tutto facoltativa e non obbligatoria per legge, è detta garanzia convenzionale.

Il produttore potrà decidere in maniera autonoma la durata della garanzia, quali parti del prodotto garantire, i possibili rimedi offerti e perfino richiedere pagamenti per l’intervento dei propri incaricati o centri di assistenza.

L’unico caso in cui la normativa riconosce al produttore una responsabilità diretta nei confronti dell’acquirente, è quello in cui quest’ultimo debba essere risarcito per aver subito un danno riconducibile ad un difetto di produzione.