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La Legge Gelli per la responsabilità civile del settore sanitario

La Legge Gelli ha introdotto alcune novità fondamentali nella responsabilità civile del settore sanitario. Tutti i medici e il personale sanitario sono tenuti a stipulare assicurazioni di cola grave a proprio carico. Conoscere la normativa è importante per sapere come gestire ogni situazione.

Il 01.04.2017 è stata una data importante per molti professionisti perché, in questo giorno, dopo una lunga diatriba tra Camera e Senato durata oltre un anno, si è pervenuti alla Legge Gelli Bianco che ha introdotto importanti novità nel settore della responsabilità civile professionale dei medici e, più in generale, di tutto il comparto.

I due tipi di responsabilità: contrattuale e non contrattuale

Tra le innovazioni introdotte dalla Legge Gelli Bianco, quella più significativa è riguarda le due tipologie di responsabilità civile dei medici.

Con questa nuova normativa,  a prescindere dall’inquadramento del medico, alla Struttura Sanitaria viene imputata sempre la responsabilità contrattuale, anche se i medici operano al suo interno in qualità di liberi professionisti. A sancire questa nuova disposizione è l’ art. 7 primo comma della legge 03/2017.

Il medico, invece, che offre la sua prestazione all’interno della struttura, risponde alla responsabilità non contrattuale. Ovviamente, è diversa la situazione, e viene chiamata in causa la responsabilità contrattuale, nel caso in cui “abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta col paziente”.

La definizione delle due tipologie di responsabilità è importante anche ai fini della prescrizione che sarà di 10 anni per la responsabilità contrattuale e 5 per quella extracontrattuale. Inoltre, nel primo caso sarà a dover presentare prova del danno sarà chi è chiamato in causa, mentre nel secondo sarà il soggetto che intenda la causa a dover dimostrare eventuali danni.

Un cambiamento significativo viene apportato dall’art. 9 della Legge Gelli Bianco. Questo prevede che la Struttura Sanitaria possa rivalersi sul Medico sono in caso di colpa grave. Prima del 2017, il medico era responsabile per colpa grave solo se era un dipendente di una struttura pubblica.

Questa Legge ha un notevole impatto non solo sulle assicurazioni di tutti i sanitari, ma anche sulle assicurazioni medici neolaureati.

L’obbligo dell’assicurazione professionale

L’art. 10 della Legge Gelli introduce l’obbligo, per il professionista sanitario, di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile. Questo è valido sia se si tratta di soggetti esercenti le professioni sanitarie che lavorano come liberi professionisti, sia che lavorino all’interno della struttura, oppure in attività che prevedono un’obbligazione contrattuale col paziente.

La legge Gelli è specifica anche nel definire i requisiti minimi a cui le polizze di assicurazione per i medici e per le strutture sanitarie dovranno attenersi per rispettare la normativa.

Inoltre, la Legge Gelli introduce la retroattività delle polizze professionali che, deve essere di almeno 10 anni. Lo stesso vale per le polizze con copertura postuma che copriranno i fatti avvenuti sia nel periodo di copertura della polizza, sia in quelli nel periodo di retroattività.

Legge Gelli: spiegazione pratica

Conoscere la Legge Gelli Bianco sulla responsabilità medica è fondamentale per non trovarsi impreparati di fronte alcune situazioni che possono accadere durante la propria carriera professionale, soprattutto quando si è un giovane medico, appena laureato e con poca esperienza.

Ecco alcuni punti fondamentali della Legge Gelli:

  • il medico che svolge la sua attività professionale in modo autonomo, non appoggiandosi a una struttura sanitaria, ovvero lavorando nel suo studio privato (es. dermatologo, ginecologo, oculista, etc) dovrà stipulare una polizza rc professionale per colpa lieve e grave.
  • se il professionista offre le sue prestazioni esclusivamente all’interno di una struttura sanitaria (sia che si tratti di dipendente o di un libero professionista) dovrà stipulare una polizza professionale per la sola colpa grave.
  • La legge Gelli specifica che ogni “esercente la professione sanitaria”, come infermieri e personale paramedico, devono stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile.
  • In caso di danni e richiesta di risarcimento, sarà la struttura a risponderà per colpa lieve e per colpa grave degli esercenti la professione sanitaria.
  • Tuttavia, la rivalsa sul personale sanitario ci può essere solo se è per colpa grave. L’art. 9 comma 6 della Legge Gelli, regolamenta la rivalsa sul medico disponendo che questa non deve eccedere il triplo dei redditi. Questo importo si intende comprensivo della retribuzione lorda del sanitario condannato per colpa grave.