Il nostro ordinamento per alcune tipologie di violazioni pone a carico del soggetto a cui viene notificato il verbale l’obbligo di comunicare i dati del conducente del veicolo al momento dell’infrazione.
Tale obbligo è previsto solo con riferimento alle sanzioni che prevedono la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida del conducente.
La mancata comunicazione di tali dati entro sessanta giorni dalla notifica del verbale determina l’emissione di un secondo verbale per l’omessa comunicazione dei dati del conducente, che può avere un importo da 286 a 1142 euro.
Visto l’importo della sanzione è molto importante prestare attenzione a tale comunicazione ed alle modalità del suo invio.
Come si effettua la comunicazione dei dati del conducente
Come detto tale comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notifica del verbale e deve essere inviata direttamente all’organo che ha emesso il verbale (per esempio Polizia Locale, Polizia Provinciale, Corpo dei Carabinieri, ecc).
Generalmente il verbale contiene al suo interno il modulo da compilare ed inviare all’autorità, tuttavia è molto importante compilare correttamente ed in modo completo tale modulo, poiché un compilazione parziale o incompleta equivale ad una mancata comunicazione dei dati e quindi da luogo all’emissione del verbale ai sensi dell’art. 126 bis del codice della strada.
Inoltre è molto importante allegare alla dichiarazione dei dati del conducente la fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) sottoscritta dal titolare e sulla quale deve essere riportata un dichiarazione di conformità.
Nello specifico si può riportare la seguente dichiarazione:
“Dichiaro che la fotocopia del seguente documento, è conforme agli originali in mio possesso”
La comunicazione delle generalità del conducente può poi essere inviata per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, consegnata a mano presso l’ufficio competente o se consentito inviata attraverso posta elettronica certificata, la cosiddetta PEC.
Tuttavia va sottolineato che l’invio della comunicazione può essere omesso in alcuni casi, in particolare:
- Quando è stato presentato ricorso contro il verbale, in questo caso tuttavia l’obbligo di procedere con la comunicazione non viene meno. Infatti in caso di rigetto del ricorso si dovrà comunque procedere con la comunicazione dei dati entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento che conclude il procedimento
- Qualora il titolare della patente voglia evitare la decurtazione dei punti, in questo caso come confermato anche da diverse sentenze della Corte di Cassazione il conducente può decidete di salvare i punti dalla propria patente omettendo la comunicazione e pagando la successiva sanzione prevista per tale omissione